La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale nonché tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di dottore ommercialista.
Pertanto, a titolo esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività e prestazioni professionali:
- revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesti dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
- valutazioni di azienda;
- assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- assolvimento all'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- assolvimento alle funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
- assolvimento alle funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;
- compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
- consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;
monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti erogati alle imprese;
- ogni altra attività prevista tra le competenze spettanti agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- revisione legale dei conti ed ogni competenza specificatamente attribuita al professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
La società potrà anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all'attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio.
Le attività professionali che la società svolgerà dovranno essere eseguite unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati.
Il tutto nel rispetto del d.m. 8 febbraio 2013, n. 34.
Essa potrà, inoltre, in via del tutto accessoria e funzionale all'oggetto sociale sopra delineato, prestare ipoteche e fideiussioni ed in genere garanzie personali e reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte dai terzi.
La società in relazione al raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre, in via del tutto funzionale ad esso e con carattere non prevalente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (ovviamente nel rispetto di tutta la normativa in proposito, in particolare e per queste ultime operazioni nel rispetto del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ritenute necessarie od anche semplicemente utili al migliore svolgimento dell'attività sociale.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all'art.2361 c.c., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile o revisore legale.