Oggetto professionale:: 

La società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva della professione di dottore commercialista da parte dei soci.

La società potrà pertanto esercitare tutte le attività che sono proprie di tale professione, o che lo diventeranno in futuro, e così oggi, in via puramente esemplificativa, quelle di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12, e di ogni altra attività ad essi attribuita da leggi o regolamenti.

Purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista, la società potrà, inoltre, in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico:

  • -compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale,
  • -assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio,
  • - oncedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare ed alle società di investimento a capitale variabile di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e comunque tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o risultino incompatibili con l'esercizio della professione forense.

L'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società è eseguito solo dai soci professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

La designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente, il tutto nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla predetta comunicazione.

Il socio professionista è tenuto all'osservanza del Codice deontologico del proprio Ordine professionale, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta.

È espressamente prevista la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Tutte le attività di cui all'oggetto sociale dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Partita iva/C.F.: 
08192040726
Nome rappresentante legale: 
Vincenzo Vittorio
Cognome rappresentante legale: 
CHIAIA
Indirizzo sede STP: 
Via Antonio da Recanate 2
CAP: 
20124
Comune: 
MILANO
Provincia: 
MI
PEC STP: 
etxstparl@legalmail.it
Ordine: 
ODCEC BARI
Numero di iscrizione: 
7
Data di iscrizione: 
Mercoledì, 26 Settembre, 2018
Nome socio: 
Vincenzo Vittorio
Cognome socio: 
CHIAIA
Codice fiscale: 
CHIVCN85B14A662A
Ordine appartenenza: 
ODCEC BARI
Provincia: 
BA
Data inizio: 
Mercoledì, 26 Settembre, 2018
Nome socio: 
Giuseppe
Cognome socio: 
BRACCIODIETA
Codice fiscale: 
BRCGPP85C08A662Q
Ordine appartenenza: 
ODCEC BARI