Art.2 - La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale dei conti, così come previste dall’art.1 del D.lgs 28 maggio 2005 n.139 e successive modifiche ed integrazioni.
La società potrà esercitare attività tecniche meramente strumentali o complementari all’esercizio dell’attività professionale nonché fornire servizi accessori che consentano o facilitino l’esercizio della professione medesima.
La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria ed economica ritenuta utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, purché strumentale all’esercizio dell’attività professionale.
L’attività professionale della società dovrà essere eseguita unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione degli incarichi professionali.
Il tutto nel rispetto della legge 12 novembre 2011 n.183 e del d.m. 8 febbraio 2013 n.34 e successive modifiche ed integrazioni.
Nello svolgimento della sua attività, la società osserva le norme in materia di società tra professionisti e pertanto:
- la società sarà iscritta presso l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e nella sezione speciale per le società tra professionisti del Registro Imprese competenti per territorio;
- la società, e ciascuno dei suoi soci, sono tenuti al rispetto del codice deontologico relativo all’Ordine a cui risultano iscritti;
- prima di assumere qualsiasi incarico professionale, la società è obbligata, ai sensi dell’art.10, quarto comma lettera c bis), della legge 183/2011, a stipulare un’idonea copertura assicurativa, indipendentemente dagli obblighi assicurativi dei singoli professionisti di cui art.5 del d.P.R.137/2012;
- l’incarico professionale può essere conferito solo ai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
- la designazione del socio professionista è compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell’incarico;
- al fine di consentire la scelta, la società deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento, indicando l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente, il quale ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta.