La società ha per oggetto esclusivo, anche per il tramite di associazione tra professionisti di cui all’art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti esercitata dal socio professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.
Nell’esercizio della propria attività la Società potrà svolgere attività tecniche meramente strumentali e complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino l’esercizio.
La Società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché strumentali all’attività professionale, compreso il rilascio
di garanzie reali e personali a favore di terzi.
L’incarico professionale conferito alla Società può essere eseguito esclusivamente dai soci professionisti.
A tal fine la Società informa il cliente del suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad un socio professionista da lui scelto e gli comunica i nominativi degli ausiliari dei quali egli si avvale.
La Società è tenuta ad osservare il regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta. La Società è altresì tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale in relazione agli incarichi conferiti alla società.
La società potrà compiere tutte le operazioni di carattere commerciale, mobiliare ed immobiliare necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà concedere garanzie reali e personali per il conseguimento degli scopi, nonché assumere interessenze e partecipazioni in funzione del conseguimento degli scopi sociali.