L'attività che costituisce l'oggetto sociale è in via esclusiva le attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’articolo 1, del D.lgs. 28/06/2005 n. 139 e successive modifiche nonché di consulente del lavoro.
Nell’esecuzione dell’attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013, n.34.
Nell’esecuzione di ciascun incarico la società potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti cui l’incarico è attribuito ed in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società nei limiti di cui all’art.2361 C.c., purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.28/06/2005 n.139, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, purché nei limiti della strumentalità dell’attività professionale, e con espressa esclusione di attività intrinsecamente commerciali, nonché delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall’art.106, D.Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le operazioni che risaltano vietate dalla recente e futura legislazione.
Alla società si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 183/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le società tra professionisti, ed il regolamento di attuazione della legge 183/2011 adottato dal Ministero della Giustizia con Decreto n.34 dell'8 febbraio 2013.
La società potrà compiere tutte le operazioni strumentali compatibili e non escluse per legge e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà svolgere attività tecniche meramente strumentali all'attività professionale, nonché fornire o rendersi acquirente di beni o diritti strumentali e servizi accessori anche di formazione.